Juventus: curva Sud chiusa contro il Genoa
Il giudice sportivo ha disposto la chiusura per u turno della curva Sud della Juventus in seguito ai cori cantati dai tifosi durante la partita contro il Napoli
La Juventus giocherà la prossima partita casalinga, quella contro il Genoa, senza l’apporto della Curva Sud. Lo ha deciso il giudice sportivo Stefano Palazzi in seguito a quanto accaduto nell’ultima partita vinta per 3-1 contro il Napoli. I tifosi bianconeri si sono resi protagonisti di cori insultanti nei confronti dei napoletani e cori razzisti all’indirizzo del difensore avversario Koulibaly. Nel comunicato del giudice sportivo si legge che la Juventus avrà “l’Obbligo di disputare una gara con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ (la curva dell’Allianz Stadium) privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00 per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresi’, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale”.
Se la cava con una multa, invece, il Napoli: 15mila euro “per avere un suo sostenitore, al 30′ del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Societa’ concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile”. Dalla nota del giudice sportivo emerge anche una multa a carico della Roma “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Societa’ concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.