Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che il 22 dicembre scorsi ha dato ragione a De Laurentiis su Juventus-Napoli. Si tratta di una decisione storica, perché entra nel merito e di fatto sancisce che il protocollo è carta straccia. Sì, perché si dice espressamente che l’ultima parola spetta all’Asl, quindi da questo momento in poi qualunque squadra dovrà attenersi alle decisioni delle aziende sanitarie locali. Se, ad esempio, ieri l’Asl di Torino avesse bloccato la Juventus, i bianconeri non sarebbero potuti andare a Torino, nemmeno con una forzatura.
Il collegio presieduto da Franco Frattini ha cancellato i due precedenti gradi di giudizio sportivo, sottolineando che “la società Napoli ha applicato il protocollo Figc vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della Asl territorialmente competente”. Nessuna violazione, insomma, perché il club campano “ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione”.
Inoltre, “la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima”. Dunque, i protocolli federali vengono dopo e il collegio di Garanzia del Coni aggiunge che “il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione”.