Il giudice sportivo Giampaolo Tosel ha deciso di chiudere per due turni la Curva Sud della Juve in seguito a quanto accaduto durante il derby della Mole di domenica scorsa. Decisivo per la sanzione il lancio della bomba carta da parte dei tifosi bianconeri verso il settore Primavera occupato dai supporters granata. Tosel, dunque, ha sposato la tesi della polizia e non quella del pm di Torino. Dai video, aveva evidenziato il magistrato, non era chiaro se la bomba carta era stata lanciata dai tifosi della Juventus o accesa direttamente dai granata.\r\n
Un atto delinquenziale – si legge nella nota del giudice sportivo – , per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato. La sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto.
\r\nOltre alla chiusura della Curva Sud, Tosel ha inflitto 50mila euro di multa alla società bianconera e un’ammenda identica anche al Torino “per l’ininterrotto e pericoloso lancio da parte delle proprie tifoserie di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.\r\n\r\nInsomma, si parla di lancio reciproco, ma la Juventus è stata sanzionata più duramente. Perché? Per i feriti? Non lo si può dire, visto che in un precedente analogo anche il Napoli se la cavò con una multa, pur avendo causato 5 feriti: stiamo parlando di Juve-Napoli del 2013, quando tifosi partenopei allo Juventus Stadium lanciarono all’indirizzo del settore occupato dai bianconeri cinque bombe carta, rubinetti e sanitari divelti dai bagni ferendo 5-6 tifosi della Signora.\r\n\r\nNon ha comunque dubbi Tosel, che dopo aver rinviato la decisione, oggi ha deciso in seguito alle informazioni avute dalla Questura di Torino, che ritiene confermato il quadro originario, cioè che “l’artificio deflagrato nella curva Primavera prima dell’inizio dell’incontro era stato credibilmente lanciato dalla zona superiore del settore ospiti, occupato da componenti del tifo ultras della Juventus”.\r\n
Sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio circa la attribuibilità ai tifosi bianconeri del lancio della bomba-carta – conclude la nota – la società Juventus deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14, n. 2 CGS per la tale violenta condotta dei propri sostenitori.
\r\n[jwplayer player=”1″ mediaid=”81541″]