Calciopoli, udienza del 20-09-2011: i legali di Mazzini alla carica dei Pm e di Auricchio
\r\n\r\n”Oggi facciamo nel 2011 un processo inquisitorio, ma vagliamo anche il metodo investigativo: mentre a Napoli le indagini erano in corso, con tutte le anomalie evidenziate, nel frattempo alla Procura di Torino c’era un gruppo di lavoro con magistrati espertissimi Maddalena, il proc. aggiunto Guariniello, quattro pm Loreto, Tatangelo, Colace e Panelli. Torino lavorava sulle stesse imputazioni, più ricettazione: per mera coincidenza io posso fornire una fonte qualificata e utilizzabile, al giudice monocratico di Roma, di fronte alla giudice Rampelli, difendevo per una querela: perché quell’archiviazione era arrivata per motivi che prescindevano dal contenuto della loro attività nvestigativa. Così ho studiato gli atti, con Caselli in aggiunta, leggo che si arriva ad un’archiviazione.\r\n\r\nMaddalena è ascoltato dal Tribunale di Roma come persona offesa e restituisce col dettaglio il percorso che porta all’archiviazione controfirmato da Caselli. Maddalena dice al giudice di Roma: “Dopo di che non venne fuori assoutamente nulla, ci si pose il problema. Allora dico subito che nel gruppo c’erano due orientamenti: uno di Guarinielli che voleva la proroga, uno da parte del dottor Tatangelo contrario nettamente. Che attività facciamo, allora: vediamo tutte le partite per gli errori e poi chiamiamo l’arbit. Mi sembra un’indagine ridicola inq uesti termini. Avremmo grande clamore mediatico per arrivare alla fine a risultati assolutamente negativi e faremmo un grande calderone per non arrivare a nessun risultato. Invece Guariniello fece poi una memoria dicendo che l’unco reato rilevabile poteva essere la frode sportiva. Anche Guariniello ci disse non è ricettazione, non è associazione, l’unico era la frode: chiedere la proroga solo per la frode. Viste le posizione, io ero d’accordo con Tatangelo. E, dissi ai colleghi, convochiamo anche il procuratore Caselli e tutti conoscono la fama, la persona di Caselli non compiacente verso nessuno. E Caselli si allontana: non creiamo un caso, io sono per l’archiviazione”.\r\n”E così – prosegue Botti -, la decisione arriva a Torino dopo una sofferta analisi. Napoli, invece, prosegue e cosa ha in più? Solo il numero di intercettazioni. Siamo tornati all’89 e questo è un processo inquisitorio. E allora discutiamo solo di intercettazioni, e allora abbiamo Torino che archivia, e allora arriviamo a queste telefonate. Non le leggerò, le intercettazioni, ma ricordo i paletti che la Cassazione impone per l’utilizzo di questo strumento investigativo che deve esistere, ma che deve responsabilizzare il giudice che indaga e giudica. Dice la Cassazione: le captazioni sono prove solo se gravi, attendibili, convincenti; precise e non equivoche; concordanti coi fatti. Io devo ringraziare la difesa di Moggi: hanno evidenziato come hanno fatto queste indagini, il pm non può comportarsi come un difensore ha selezionato telefonate come fosse un avvocato difensore nelle due indagini difensive, speravo di capire quale il criterio di selezione nella torrenziale requisitoria. Senza la difesa di Moggi noi avremmo conosciuto una verità processuale. Il pm è pubblico ufficiale: non può fare una discovery parziale, monca, il pm deve indagare in una prospettiva di verità non è vincolato in chiave accusatoria, questa selezione è una violazione della legge. E poi mi chiedo: come si fa a valutare su partite di calcio e non sappiate come il sistema calcio interagisca. E su quella indagine parziale, chiedono condanne per associazione per delinquere. Purtroppo non mi scandalizza più l’uso del reato associativo: serve per far fare intercettazione e misure cautelare, laddove i reati fine non consentono nè l’uno nè l’altro, ma il 416 diventa il grimaldello per agire. E la frode sportiva è tra queste”.\r\n\r\nContinua a leggere a pagina 3 (per muoverti tra le pagine clicca sui numeri, al di sotto dei post correlati)\r\n