Calciopoli, Alta Corte conferma radiazione per Moggi e Giraudo

Come riporta una nota ‘Adnkronos’, l’Alta Corte di Giustizia presso il Coni ha respinto i ricorsi presentati dai legali di Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini e Luciano Moggi, confermando la radiazione decisa dalla corte di giustizia della Figc nell’ambito del procedimento sportivo su Calciopoli.\r\n\r\nDi seguito, riportiamo i due dispositivi relativi a Moggi e Giraudo (fonte Ju29ro.com):\r\n

“Prot. n. 00058 – L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 21/2011, presentato in data 28 luglio 2011 dal sig. Luciano Moggi contro la FIGC per la riforma della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC con C.U. 002/CGF del 9 luglio 2011, che ha confermato la decisione emessa dalla Commissione Nazionale Disciplinare della FIGC resa con C.U. n. 96/CDN del 15 giugno 2011, nonché per l’annullamento della delibera di cui al C.U. 143/A del 3 marzo 2011, adottata dal Consiglio Federale della FIGC, con la quale si è disposta l’attivazione di un procedimento disciplinare anche nei confronti del ricorrente al fine di definire le proposte di preclusione formulate sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ed ogni atto ad essa comunque connesso, RIGETTA il ricorso; SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 3 aprile 2012.\r\nProt. n. 00059 – L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 22/2011, presentato in data 28 luglio 2011 dal sig. Antonio Giraudo contro la FIGC per l’annullamento o comunque la riforma della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC con C.U. 002/CGF del 9 luglio 2011, che ha confermato la decisione emessa dalla Commissione Nazionale Disciplinare della FIGC resa con C.U. n. 96/CDN del 15 giugno 2011, che comminava nei confronti del ricorrente la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, RIGETTA il ricorso; SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 3 aprile 2012″.