Buu razzisti in Supercoppa: curva della Lazio chiusa per un turno

SS Lazio v FC Juventus - TIM SupercupIl giudice sportivo Gianpaolo Tosel non ha perso tempo e ha sanzionato la curva della Lazio, i cui tifosi si sono resi protagonisti negli ultimi minuti della finale di Supercoppa persa contro la Juventus, di buu razzisti nei confronti di Pogba, Asamoah e Ogbonna. Il giudice sportivo, ha deciso la chiusura della recidiva curva laziale per una gara di campionato. Alla Juventus, 5.000 euro di multa per lancio di fumogeni e bengala da parte dei sostenitori bianconeri:\r\n\r\nEcco il comunicato ufficiale:\r\n

“Gara del 18 agosto 2013 – Supercoppa TIM 2013\r\n\r\nIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:\r\n\r\na) SOCIETA’ Obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio denominato “Curva Nord”, indirizzato, al 16° ed al 28° del primo tempo e continuativamente dal 20° al 43° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della squadra avversaria (art. 11 n. 3 CGS, novellato dalle disposizioni federali di cui a ai comunicati n. 189/A del 4 giugno 2013 e n. 45/A del 5 agosto 2013, e art. 18, comma 1 lettere e) CGS); infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale. \r\n\r\nAmmenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni e bengala e lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 CGS, in relazione all’art. 13, lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. \r\n\r\nAmmenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni e bengala e lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 CGS, in relazione all’art. 13, lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

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