Avv. Di Cintio: “Calciopoli? Le prove valide sono solo quelle emerse nel processo di Napoli. E l’accusa ne ha fornite ben poche…”

L’Avv. Di Cintio, iscritto al Foro di Bergamo, che ha collaborato sino al 2009 con l’Università di Bergamo alla Cattedra di Diritto Privato e quella di Procedura Penale e che si occupa attualmente di diritto ed economia dello sport, ha inviato una lettera ai lettori di ‘TMW’ nella quale commenta quanto emerso sin qui al processo di Napoli, che in attesa della sentenza in arrivo nelle prossime settimane, pare essere indirizzato bene per le difese degli imputati. Ecco uno stralcio della lettera…\r\n

Il mio giudizio si baserà esclusivamente su dati di fatto. La prova della colpevolezza, infatti, si forma in dibattimento e l’imputato è innocente sino a che una sentenza emessa da un Tribunale non divenga definitiva.\r\nAltro dogma che il lettore deve tenere ben presente è che il seguente: il sistema processuale penale Italiano è ispirato al principio “accusatorio” per cui è chi indaga che deve provare la responsabilità penale dell’imputato e non viceversa (almeno teoricamente poiché oggi il buon difensore deve andare oltre questo principio).\r\nDetto questo ritengo necessario fare una premessa e, in prima battuta, analizzare quanto accaduto presso la Corte d’Appello di Roma (processo sempre a carico dell’ex dg juventino) ove l’accusa, in primo grado, aveva tratto a giudizio l’imputato Moggi anche per associazione a delinquere finalizzata al compimento di frodi sportive oltre che per violenza privata ed altri reati.\r\nIn primo grado cadde l’imputazione di cui all’art. 416 cp ( associazione a delinquere) e l’ex DG bianconero venne condannato solo per violenza privata.\r\nIn quel caso, pertanto, la tesi della Procura della Repubblica Romana non trovò avallo nei Giudicanti che ritennero inconsistente il materiale probatorio raccolto e, conseguentemente, pronunciarono sentenza di assoluzione per il reato associativo e di condanna a 18 mesi di reclusione per violenza privata.\r\nInfatti, la Pubblica Accusa non fu in grado di fornire la prova della colpevolezza dell’imputato con riferimento al capo di imputazione più grave ( l’associazione a delinquere) che avrebbe potuto generare condanne ben più consistenti di quelle inflitte in primo grado.\r\nCon riferimento a suddetto procedimento, in ultima analisi, è necessario altresì ricordare ai lettori che si è già celebrato anche giudizio di appello ove è stata confermata l’insussistenza dell’ipotesi associativa a carico dell’ex DG della Juve ed, al contempo, è stata ridotta la pena a suo carico ad un anno di reclusione (in primo grado la condanna era stata ad un anno e sei mesi).\r\nVero che la giustizia è lenta ma è altrettanto vero che, dopo l’assoluzione in primo grado per l’accusa di cui al 416 cp, ovvero l’associazione a delinquere, il castello accusatorio costruito dalla Procura della Repubblica Romana ha cominciato a sgretolarsi mostrando una serie di inaspettate debolezze.\r\nQuanto al processo di Napoli, invece, si è aspettato per un anno il colpo di scena di un teste in grado di dare una svolta a questo giudizio ma nessuno dei testi d’accusa ha rilasciato dichiarazioni pregnanti nei confronti degli imputati che, a mio parere, si trovano, per il momento, in una situazione di favore processuale salvo colpi di scena.\r\nAl contrario la difesa dell’imputato ha individuato alcune telefonate nei mesi passati che potrebbero esser determinanti ai fini del presente procedimentoé[…].\r\nQuanto alla giustizia sportiva credo che, ove dovessero intervenire altre assoluzioni, dovrà necessariamente ripercorre, con maggiore cautela, tutta la vicenda che, nel 2006, è stata trattata in modo sommario per favorire la celerità di processi che avrebbero necessitato, invece, di maggiore attenzione e cura.\r\nDura lex sed lex dicevano i latini.